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L’AUTOCERTIFICAZIONE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

L'AUTOCERTIFICAZIONE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

L’AUTOCERTIFICAZIONE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Nel processo tributario, le autocertificazioni prodotte dal contribuente non hanno valore probatorio perché altrimenti si finirebbe per introdurre in detto processo – eludendo il divieto di giuramento e prova testimoniale – un mezzo di prova, non solo equipollente a quello vietato dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, ma anche costituito al di fuori del processo.
La dichiarazione sostitutiva di notorietà e, più in generale, la c.d. “autocertificazione” hanno una funzione certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa prive di qualsiasi efficacia in sede giurisdizionale.
È il principio di diritto riaffermato dalla Suprema Corte – Sezione Quinta Civile – con la sentenza n. 1290 del 26 gennaio 2015.