L’AUTOCERTIFICAZIONE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Nel processo tributario, le autocertificazioni prodotte dal contribuente non hanno valore probatorio perché altrimenti si finirebbe per introdurre in detto processo – eludendo il divieto di giuramento e prova testimoniale – un mezzo di prova, non solo equipollente a quello vietato dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, ma anche costituito al di fuori del processo.
La dichiarazione sostitutiva di notorietà e, più in generale, la c.d. “autocertificazione” hanno una funzione certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa prive di qualsiasi efficacia in sede giurisdizionale.
È il principio di diritto riaffermato dalla Suprema Corte – Sezione Quinta Civile – con la sentenza n. 1290 del 26 gennaio 2015.