BONUS RENZI
ll decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) all’articolo 1 ha riconosciuto, un credito IRPEF ai titolari di reddito da lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.
Tale misura è stata poi confermata dalla legge di stabilità 2015 che ha reso strutturale il Bonus fiscale (più comunemente conosciuto ed in seguito riportato come Bonus Renzi) riconoscendo, agli aventi diritto, un importo complessivo pari, nella sua misura massima, a 960 euro annuali.
La normativa prevede che il credito sia riconosciuto in via automatica da parte dei sostituti di imposta, senza attendere la richiesta esplicita da parte dei potenziali beneficiari ove ne sussistano i requisiti.
Viceversa, gli assicurati sono tenuti a comunicare al sostituto d’imposta di non avere i presupposti per il riconoscimento del beneficio.
La comunicazione della rinuncia al Bonus Renzi di 80 euro avviene attraverso il servizio online presente sul sito dell’Inps.
A chi spetta e quali i requisiti richiesti
Il Bonus Renzi spetta ai percettori di redditi appartenenti alle seguenti categorie:
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale;
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- remunerazioni dei sacerdoti;
- prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 comunque erogate;
- compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.
Con la legge di stabilità 2015 è stato previsto che alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus IRPEF concorrano anche le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per ricercatori e docenti universitari e per lavoratori rientrati in Italia.
Requisiti soggettivi + Limiti di reddito + A partire dal 1° gennaio 2018, per effetto della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) che ha innalzato i limiti di reddito per l’accesso al bonus Renzi, il diritto al credito IRPEF è riconosciuto in presenza di un reddito, considerato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, non inferiore a 8.000 euro e non superiore a 26.600 euro.
Se il reddito complessivo è compreso tra 24.600 e 26.600 euro, il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e 2.000 euro.
Secondo l’articolo 1, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 il credito è rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Importo erogato
L’importo di 960 euro è rapportato a un numero di giorni di detrazione da lavoro dipendente e/o assimilati riconosciuti nell’anno pari a 365.
Il credito spettante sarà sempre proporzionale ai giorni di detrazione annuali riconosciuti.
- Reddito Bonus ≤ 8.000 euro Non spettante per incapienza di imposta
- > 8.000 euro* e ≤ 24.600 euro 960 euro annuali
- > 24.600 euro e < 26.600 euro [(26.600 euro – reddito complessivo)x 960 euro] : 2.000 euro * a condizione che l’imposta lorda determinata sul reddito sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.
Ai fini del riconoscimento del diritto al credito, i titolari dei redditi di lavoro dipendente devono avere una imposta lorda, determinata su tali redditi, di ammontare superiore a quello delle detrazioni spettanti in base all’articolo 13, comma 1 del TUIR.
Sono pertanto esclusi i cosiddetti “incapienti”, ossia i soggetti con un’imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente, inferiore o uguale alle detrazioni determinate per il medesimo reddito.
Per espressa previsione normativa, sono altresì esclusi dall’agevolazione fiscale: i titolari di redditi professionali (titolari di partita IVA in forma autonoma o d’impresa); i titolari di redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR e i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente diversi da quelli sopra menzionati.
Presupposto per la concessione del credito Il punto 3 della circolare Agenzia delle Entrate 28 aprile 2014 n.8/E precisa che «i sostituti di imposta devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione effettuando le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo, in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e ai valori che il sostituto corrisponderà durante l’anno, nonché in base ai dati di cui entri in possesso, a esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi provenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno».
Le prestazioni a sostegno del reddito rientrano nell’ambito di applicazione della normativa sul Bonus Renzi di 80 euro nella misura in cui costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai sensi degli articoli 49 e 6 del TUIR.
Le prestazioni in molti casi sono anticipate dal datore di lavoro e conguagliate con i contributi dovuti all’Istituto.
In tale ipotesi, il sostituto di imposta è il datore di lavoro che dovrà riconoscere l’eventuale credito spettante.
Per le prestazioni il cui pagamento è, invece, effettuato direttamente all’assicurato, sarà l’Istituto che, in qualità di sostituto di imposta e in applicazione della normativa in oggetto, riconoscerà l’eventuale credito spettante ai potenziali beneficiari.
Quindi, solo tali prestazioni, per le quali l’Istituto effettua il pagamento diretto all’assicurato e svolge le funzioni di sostituto di imposta (a esempio le indennità di disoccupazione), saranno prese a base per il calcolo del reddito complessivo per l’eventuale riconoscimento del credito in argomento.
In ogni caso per tutte le prestazioni a sostegno del reddito erogate dall’Istituto, sia in costanza di rapporto di lavoro sia a seguito di cessazione dello stesso, si precisa che le detrazioni spettano in relazione ai giorni indennizzati.
Ad esempio, per l’indennità di disoccupazione, si prendono a riferimento i giorni per i quali spetta la prestazione.
L’Istituto, in qualità di sostituto di imposta, è tenuto a riconoscere in via automatica il credito determinando la spettanza e il relativo importo sulla base dei dati a disposizione riguardanti i redditi percepiti dal lavoratore, quali i dati relativi alle prestazioni erogate e i dati desunti dal casellario delle pensioni.
Gli assicurati che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta.
In qualità di sostituto, l’INPS potrà recuperare il credito eventualmente già erogato e non spettante dagli emolumenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto d’imposta un credito in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione in sede di dichiarazione dei redditi.
Prestazioni a sostegno del reddito escluse dal Bonus Renzi
Restano escluse dall’ambito di applicazione della normativa alcune tipologie di prestazioni a sostegno del reddito di seguito indicate.
Innanzitutto sono escluse le prestazioni a sostegno del reddito soggette a tassazione separata di cui all’articolo 17 del TUIR, quali: TFR Fondo di garanzia; TFR esattoriali; una tantum co. co. pro.; pagamenti arretrati delle prestazioni di cui al paragrafo precedente, se rientrano nel regime fiscale di cui all’articolo 17 del TUIR.
In questa categoria vi rientrano anche i pagamenti anticipati delle indennità in unica soluzione.Bonus Renzi
Sono ancora da escludere dall’ambito di applicazione della normativa del credito in argomento, in quanto costituiscono redditi da lavoro autonomo e non da lavoro dipendente o assimilati di cui all’articolo 49, commi 1-2, lettera b) e articolo 50, comma 1 del TUIR le indennità di maternità per lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, imprenditrici agricole professionali, coltivatrici dirette, colone, mezzadre) e le indennità di maternità e indennità di malattia per gli assicurati iscritti alla gestione separata, in qualità di liberi professionisti e titolari di partite IVA.
Nelle suddette ipotesi, tali indennità seguono le caratteristiche del reddito principale ai fini fiscali.
Vi sono, infine, prestazioni a sostegno del reddito esenti ai fini fiscali che, in quanto tali, non costituiscono redditi ai fini del credito di cui al decreto legge n. 66/2014.Bonus Renzi
Esse sono: i trattamenti di famiglia, in quanto redditi esclusi dalla base imponibile ai sensi dell’articolo 12 del TUIR; l’assegno di maternità e per il nucleo familiare concesso dai comuni (articolo 19, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000, n. 452); l’assegno di maternità dello Stato concesso dall’INPS (articolo 2, comma 6, d.p.c.m. 21 dicembre 2000).
Se l’assicurato è titolare oltre che di redditi da prestazioni previdenziali anche di altri redditi derivanti da rapporti di lavoro contestuali (redditi che isolatamente considerati danno diritto al credito, ma complessivamente superano la soglia massima consentita), non sussistendo il presupposto per il riconoscimento del credito, è tenuto a dare comunicazione della circostanza al datore di lavoro e all’INPS, che, sulla base della comunicazione ricevuta, non riconosceranno il credito.
Laddove, invece, l’importo del reddito complessivo non superi la soglia massima consentita, sussiste il presupposto per il riconoscimento del credito e l’assicurato è tenuto a chiedere a uno dei due sostituti di imposta di non riconoscere il credito che sarà, invece, riconosciuto da un solo sostituto di imposta.
Approfondimenti: bonus bebe’ come richiederlo