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REGIME FORFETTARIO 2020

REGIME FORFETTARIO 2020

REGIME FORFETTARIO 2020 

La legge di bilancio 2015, ha introdotto il regime forfettario per le attività economiche di ridotte dimensioni. Regime forfettario 2020

Esso rappresenta il regime naturale per le imprese e i lavoratori autonomi che rispettino determinati requisiti.

REGIME FORFETTARIO: REQUISITI

Il principale requisito è quello di non aver superato nell’anno di imposta precedente il limite di ricavi di euro 65.000.

L’accesso al regime forfettario è inoltre vietato a chi partecipa contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero a chi detiene una partecipazione in società a responsabilità limitata se, contemporaneamente: tale partecipazione è di controllo (secondo l’articolo 2359 cc.) e l’attività della controllata è riconducibile a quella svolta dal contribuente forfettario.

Tale riconducibilità si verifica avendo riguardo della sezione Ateco in cui le attività stesse sono ricomprese.


Altra causa ostativa di accesso al regime forfettario è quella di aver percepito redditi di lavoro dipendente, pensione o assimilato superiori a 30.000 euro.

Non accedono al regime, inoltre, i soggetti che hanno sostenuto spese per un importo complessivo superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI

Semplificazioni

I contribuenti che applicano il regime forfetario

  • non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti né possono  detrarre l’imposta assolta sugli acquisti

  • sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione annuale IVA

  • non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti

  • non devono applicare le disposizioni relative all’obbligo di fatturazione elettronica. Tuttavia, a favore dei contribuenti che, pur essendo in regime forfetario, hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, è previsto un regime premiale: il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento è ridotto di un anno, ossia a quattro anni anziché gli ordinari cinque.

Restano invece soggetti agli obblighi di
  • numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali

  • certificazione dei corrispettivi

  • integrazione delle fatture, per le operazioni di cui risultano debitori di imposta, con indicazione dell’aliquota e della relativa Iva, che deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto a detrazione

  • fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione.

Semplificazioni ai fini delle imposte sui redditi

I contribuenti in regime forfetario

  1. sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie
  2. sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
  3. non devono operare le ritenute alla fonte, ad eccezione di quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati. 
  4. non sono soggetti a ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti. A tal fine, devono rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto per attestare che si tratta di reddito soggetto a imposta sostitutiva.

CALCOLO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA

Le spese sostenute nello svolgimento dell’attività di impresa, arte o professione rilevano, dunque, in base alla percentuale di redditività attribuita, in via presuntiva, all’attività effettivamente esercitata.

Dal reddito sono deducibili i contributi previdenziali dovuti per legge.

Il contribuente forfetario applica dunque un’unica imposta, nella misura del 15 per cento, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e
comunali e dell’IRAP.

Per le start up la misura dell’imposta sostitutiva è ridotta al 5 per cento per i primi cinque periodi d’imposta, purché siano rispettate le condizioni di cui al comma 65.

L’imposta sostitutiva è ridotta al 5% anche per le imprese che rispettino oltre ai precedenti requisiti, gli ulteriori seguenti:

  • L’attività deve essere di nuova costituzione: il regime agevolato al 5% resta valido infatti per i primi cinque anni;
  • Nei tre anni precedenti il contribuente non deve aver esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • La start up non deve rappresentare la prosecuzione di una precedente attività autonoma o dipendente, a meno che non si tratti di periodi di praticantato o simili;

Per ulteriori approfondimenti è comunque possibile consultare la normativa presente sul sito dell’agenzia delle entrate.

 DICITURA IN FATTURA E FAC SIMILE 

Operazione effettuata ai sensi dell’aryticolo 1, commi da 54 ad 89, della Legge n.190/2014 cos’ come modificato dalla legge numero 208/2015

-Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della legge numero 190/2014

-Imposta da bollo da 2 euro assolta sull’originale per importi maggiori di 77,47 euro.

NELLA SEZIONE MODULISTICA UN FAC SIMILE DI FATTURA REGIME FORFETTARIO