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DETRAZIONE SPESE FUNEBRI

detrazione spese funebri

DETRAZIONE SPESE FUNEBRI
Per spese funebri si intendono tutte le spese effettuate in caso di decesso di una persona, possono andare dall’acquisto della bara ai servizi funebri quali:
  • disbrigo pratiche funebri – le incombenze burocratiche e amministrative quali la denuncia di decesso, le pratiche cimiteriali, le autorizzazioni nazionali e internazionali per il trasporto della salma. 
  • trasporto funebre 
  • allestimento della camera ardente
  • addobbi floreali
  • alla sepoltura e cremazione. 

Per la detrazione delle spese funebri sostenute, è venuto meno il vincolo di parentela, quindi è possibile detrarre le spese effettuate per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse.

LIMITE DI SPESA

L’importo massimo, riferito a ciascun decesso, e non quindi al periodo di imposta, non può essere superiore a 1.550,00 euro.

Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa.

Sono escluse le spese sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri.

OBBLIGO DI TRACCIABILITA’

Dal 2020 è scattato, così come altre spese deducibili al 19% l’obbligo di tracciabilità, pena la perdita della detrazione fiscale.


La legge parla di versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari e altri sistemi di pagamento.

Sono ammesse tutte le modalità di pagamento che assicurano l’identificabilità del destinatario del pagamento, comprese tutte le piattaforme online e via tablet/smartphone.

IMPRESA FUNEBRE

La ricevuta fiscale deve contenere i “dati identificativi del cliente”  fra i quali si annovera anche il codice fiscale,  solo nel caso in cui il documento assuma la forma di fattura-ricevuta fiscale utile alla detrazione della spesa.

L’impresa di servizi funebri che rilascia una fattura-ricevuta fiscale con l’indicazione dei dati identificativi del cliente, a sua volta è tenuta a comunicare tali dati all’Agenzia delle entrate ai sensi del D.M. 13 gennaio 2016.

Se, l’impresa di servizi funebri rilascia una ricevuta fiscale priva degli elementi identificativi del cliente, non può trasmettere i dati all’Agenzia in quanto non dispone di una delle informazioni essenziali per la compilazione della comunicazione, ossia il codice fiscale del contribuente che ha sostenuto la spesa detraibile.

In tale ultima ipotesi, peraltro, il documento fiscale che non riporti i dati identificativi di chi ha sostenuto la spesa non consentirebbe al cliente stesso di portare in detrazione la spesa.